Costruzione in moda (Morosità e Timoe)
​
In caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale
diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l’interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardato o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l’interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell’inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l’incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate.
Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 CC ("Imputazione del pagamento agli interessi"), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento, e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di mancato pagamento della bolletta nei termini indicati nella stessa, NRG Company si riserva la facoltà di applicare un addebito per la gestione del ritardato pagamento, a titolo di penale pari a 15,00 € (quindici/00 euro) per ogni mese di ritardo.
In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni solari dalla data di scadenza della fattura, NRG Company avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo raccomandata A/R o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte NRG Company, e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:
NRG Company, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della Fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica al cliente della diffida. Le spese relative all’azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da NRG Company.
PROCEDURA DI SOSPENSIONE POD DOMESTICO
Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, NRG Company ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
Ai sensi del successivo art. 18, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, NRG Company potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura richiedendo al Distributore elettrico/gas la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento.
Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della Fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile), NRG Company avrà facoltà di richiedere l’interruzione della Fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento da parte del Distributore.
Il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, e nei casi di risoluzione del contratto anche dei costi che NRG Company sosterrà per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il diritto di risarcimento del danno subito da parte di NRG Company.
NRG Company non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi:
-
non sia stata effettuata da NRG Company la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato;
-
il Cliente abbia comunicato a NRG Company l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra;
-
l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da NRG Company e comunque inferiore ad un ammontare medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
-
NRG Company non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Energia Elettrica e/o Gas, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.
Per il Cliente Non Domestico avente Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l’utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola Fornitura di Energia Elettrica e viceversa per l’utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola Fornitura di Gas.
Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l’intervento di interruzione della Fornitura, NRG Company avrà diritto di risolvere il Contratto e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la Fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la Fornitura di Energia Elettrica.
NRG Company corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:
a) € 30,00 (trenta/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) € 20,00 (venti/00 euro) nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della Fornitura per morosità.
In deroga a quanto sopra citato, NRG Company può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas al Distributore elettrico e/o Distributore gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore elettrico e/o Contatore gas, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. NRG Company, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore elettrico e/o Distributore gas, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE.
Tutte le spese per la disattivazione e l’eventuale riattivazione sono a carico del Cliente, il quale corrisponderà il costo dell’intervento del Distributore.
In tutti i casi di sospensione della somministrazione o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito.
Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a NRG Company. La rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a € 50,00 (cinquanta/00 euro) secondo le modalità definite dal TIV e dal TIVG e sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta applicando il Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.